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ASSOCIAZIONE ITALIANA LINEA FERROVIARIA
di alta capacita' gottardo

A.C.G.

 

L'Associazione ha origine nel 1997 come evoluzione del “Comitato Italo Svizzero per la promozione dell'Alta Velocità Milano Lugano” il cui scopo era quello di “promuovere la realizzazione del collegamento ferroviario ad alta velocità Milano - Lugano quale completamento della rete AV in Italia ed ALPTRANSIT San Gottardo in Svizzera”, assumendo la denominazione di “Associazione Italiana Linea Ferroviaria di Alta Capacità Milano-Lugano A.C.G.” per meglio adeguarsi sia alla tipologia della linea sia alla diversa sensibilità dell'opinione pubblica ed in accordo con l'analoga Associazione Svizzera.

Le successive evoluzioni del sistema ferroviario nazionale ed europeo hanno reso necessarie ed opportune, negli anni scorsi, alcune modifiche statutarie per rendere più rispondente agli obiettivi l'Associazione.

Ora che nuovi scenari si stanno affacciando nel quadro europeo e mondiale è necessaria una ulteriore modifica allo Statuto per renderlo coerente con le attuali finalità dell'Associazione. L'obiettivo che ci si prefigge è quello di avere uno strumento sempre al passo con possibili necessarie evoluzioni dei sistemi infrastrutturali.

Il primo statuto dell'Associazione è stato adottato il 27 novembre 1997.

In seguito, sono state apportate modifiche da parte dell'Assemblea dei Soci il 14 marzo 2000, il 26 novembre 2003, il 12 dicembre 2006 e il 17 aprile 2012.

È stato adeguato alla normativa al d. lgs. 117/2017 al fine della iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di seguito riportato con l'acronimo RUNTS con l'Assemblea Straordinaria del    

A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: ““Associazione Italiana Linea Ferroviaria di Alta Capacità Gottardo A.C.G. A.p.s.” in sigla denominata “A.C.G. Aps”. La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici ed Enti interessati.

STATUTO

TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI E ATTIVITÀ'

Art. 1 COSTITUZIONE

È costituita una associazione di promozione sociale senza fine di lucro con denominazione, sino alla sua iscrizione al RUNTS “Associazione Italiana Linea Ferroviaria di Alta Capacità Gottardo A.C.G.” in sigla denominata “A.C.G.”; con la iscrizione al RUNTS alla denominazione sarà aggiunto l'acronimo “Aps” (Associazione di Promozione Sociale) con delibera dell'Organo di Amministrazione.

Art. 2 SEDE

L'Associazione Italiana Linea Ferroviaria di Alta Capacità Gottardo A.C.G. ha sede legale in Milano e può istituire uffici in altri luoghi tanto sul territorio nazionale quanto all'estero. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dall'Organo di Amministrazione.

Art. 3 SCOPI E ATTIVITA'

A.C.G. è un'associazione senza scopo di lucro, apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

L' obiettivo è quello di promuovere interventi e servizi focalizzati sui seguenti scopi: salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente con riduzione dell'inquinamento provocato dai mezzi di trasporto; miglioramento della sicurezza sia in termini di incidentalità sia in termini di merci pericolose. Per detta finalità promuove il potenziamento, la realizzazione e l'ottimizzazione, anche a livello locale, di collegamenti ferroviari merci e passeggeri in particolare nel Corridoio dei due Mari da Rotterdam a Genova” quale contributo alla crescita socio-economica del territorio del Nord-Ovest dell'Italia.

Negli obiettivi di A.C.G. vi è inoltre la promozione, razionalizzazione e miglioramento della logistica connessa al trasporto ferroviario nazionale.

Tra le attività di interesse generale promosse dall'associazione, sempre con riferimento ai temi della mobilità sostenibile, vi sono inoltre:

- interventi di tutela e valorizzazione del paesaggio;

- promozione di interventi destinati a facilitare lo sviluppo di un'economia circolare

- organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura

A tal scopo l'Associazione promuove studi, ricerche, contatti con tutti gli ambienti interessati, sia geograficamente che economicamente, sia nel campo istituzionale e politico sia nel campo economico- finanziario sia in quello culturale.

L'Associazione svolge la sua attività secondo il presente Statuto e, per quanto in esso non previsto, secondo le norme contenute nel D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi, anche in modalità online tramite portali per il crowdfunding e strumenti analoghi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO II: ASSOCIATI

Art. 4: CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Possono essere associati le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici e privati, le associazioni riconosciute e non riconosciute, le aziende e tutte quelle entità ed organizzazioni che condividano gli scopi descritti all'art. 3 del presente Statuto e che mediante dichiarazione al Consiglio Direttivo siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. condivisione degli scopi e delle finalità dell'Associazione;

b. accettazione del presente Statuto e dei Regolamenti Interni.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Gli enti pubblici e privati e le associazioni partecipano nominando un loro rappresentante.

All'atto della richiesta di iscrizione il socio deve indicare il ruolo che, per professionalità e/o interesse, intende svolgere a favore dell'A.C.G.

Art. 5 PROCEDURA PER L'AMMISSIONE

La domanda di adesione, redatta su apposito modulo, deve essere presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo.

Sulle domande di adesione si pronuncia il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei presenti.

Gli associati sono tenuti a versare all'Associazione, al momento in cui entrano a farne parte, un contributo di importo pari a quello fissato ai sensi del successivo art. 10.

Art. 6 DIRITTI-DOVERI DEI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti i soci che hanno rinnovato la iscrizione ed i nuovi associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Gli associati si impegnano ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni prese a termini di esso dagli Organi dell'Associazione.

Si impegnano pure a fornire la loro collaborazione all'Associazione, con spirito di solidarietà, per la realizzazione dei suoi fini istituzionali e per la promozione di nuove adesioni, in special modo di Istituzioni ed Enti di prestigio.

Art. 7 RECESSO

Il recesso dell'associato può avvenire con preavviso di tre mesi e non diritto al rimborso dei contributi versati all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

La mancata comunicazione di recesso o la consegna oltre il 30 settembre dell'anno in corso, obbliga l'associato al versamento della quota per l'anno successivo.

Art. 8 ESCLUSIONI

Gli associati che violano lo statuto, i regolamenti e le decisioni dell'Assemblea degli associati o del Consiglio Direttivo, o gli associati che si comportano in modo contrario agli interessi dell'Associazione, possono essere esclusi con decisione del Consiglio Direttivo.

Parimenti possono essere esclusi gli associati che non pagano la quota associativa dopo essere stati formalmente sollecitati senza esito mediante lettera raccomandata.

Le decisioni di esclusione del Consiglio Direttivo possono essere impugnate con ricorso all'Assemblea degli associati entro 30 giorni dal ricevimento dalla comunicazione.

L'Assemblea decide nella prima seduta successiva alla proposizione del ricorso.

I membri esclusi sono tenuti al pagamento delle quote sociali per il periodo in cui sono stati membri dell'Associazione.

Art. 8 bis - Attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. E' normato in un apposito regolamento.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute per le attività prestate, nei limiti ed alle condizioni definite preventivamente nell'apposito regolamento approvato dall'Assemblea degli Associati. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale dell'Associazione.

I       volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III: FINANZIAMENTO

Art. 9 FONDO COMUNE

II      fondo comune dell'Associazione è costituito da:

a)       contributi degli associati;

b)       quote e contributi volontari;

c)       proventi del fondo comune;

d)       erogazioni e contributi di terzi;

e)       ogni altro corrispettivo di qualsiasi natura che derivi all'Associazione a seguito e per motivo delle attività svolte e dei servizi prestati.

Art. 10 QUOTA ASSOCIATIVA

Le quote associative vengono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea con l'approvazione del bilancio di previsione.

titolo IV: organi

Art. 11 ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

a)       l'Assemblea degli associati

b)       Il Consiglio Direttivo

c)       Il Presidente

d)       i Vice Presidenti

e)       l'organo di controllo

Art. 12 L'ASSEMBLEA DEGLi ASSOCIATI

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l'anno entro i primi 120 giorni prorogabili, per giustificato motivo, a 180 giorni ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o un quinto degli associati lo ritenga necessario.

Art. 13 PROCEDURA DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI L'Assemblea degli associati é convocata dal Presidente. La comunicazione della convocazione deve essere inviata a mezzo lettera o fax o messaggio di posta elettronica che certifichi la ricezione agli interessati non meno di 15 giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione. Avrà valore di convocazione la pubblicazione sul sito internet dell'Associazione qualora fosse attivato.

Nella convocazione potrà essere prevista la partecipazione dei soci da remoto come disciplinato da apposito regolamento.

Art. 14 LE DECISIONI DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea é presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da altra persona nominata dall'Assemblea a maggioranza.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide: in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

La seconda convocazione può aver luogo anche il giorno successivo alla prima purché siano trascorse 24 ore.

Il Segretario dell'Assemblea é nominato di volta in volta dagli intervenuti, su proposta del Presidente. Ogni associato ha diritto ad un voto.

I rappresentanti nominati dei soci persone giuridiche possono, se non partecipano personalmente, dare delega a persone di loro fiducia; i soci persone fisiche possono dare delega ad altro associato. Ogni associato può ricevere un massimo di tre deleghe.

Le deliberazioni, per essere valide, debbono essere prese a maggioranza semplice dei voti spettanti agli associati presenti o rappresentati per delega all'Assemblea.

Per le deliberazioni relative a modificazioni da apportare al presente Statuto o allo scioglimento dell'Associazione, è necessaria la maggioranza di almeno due terzi dei Soci presenti e rappresentati per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15 LE FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha le seguenti funzioni:

a)       elegge i membri del Consiglio Direttivo e provvede a convocarne la prima riunione;

b)       delibera sul rendiconto economico e sulla relazione del Presidente in ordine all'attività svolta nell'anno decorso;

c)       ratifica la quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo;

d)       approva il bilancio di previsione per l'esercizio in corso;

e)       approva i regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo,

f)       decide in seconda istanza sull'ammissione ed esclusione degli associati;

g)       ratifica le convenzioni con associazioni ed enti proposte dal consiglio direttivo;

h)       decide, in seduta straordinaria, sullo scioglimento dell'Associazione;

i)       si pronuncia sulle questioni che non sono di competenza del Consiglio Direttivo oppure che il Consiglio Direttivo medesimo le sottopone;

j)       fissa le linee generali dell'attività dell'Associazione;

k)       delibera, in seduta straordinaria, sulle proposte di modifiche al presente Statuto.

Art. 16 IL PRESIDENTE

Nella prima riunione dopo l'elezione il Consiglio Direttivo provvede, alla nomina del Presidente.

Il Presidente dura in carica tre anni ed alla scadenza del mandato può essere riconfermato.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la facoltà di agire e resistere in giudizio nominando avvocati e procuratori alle liti.

Spetta al Presidente:

a)       convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e le riunioni del Consiglio Direttivo;

b)       sovrintendere all'attività dell'Associazione;

c)        impartire istruzioni per l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali dell'Associazione;

d)    affidare speciali incarichi di studio e di ricerca per materie determinate anche ad estranei all'Associazione;

e)    affidare ai vice-presidenti, con puntuale annotazione nel verbale del Consiglio Direttivo, specifiche mansioni da svolgere continuativamente, anche in sua presenza, sino a revoca.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente é sostituito nelle funzioni dal Vicepresidente o dal Vicepresidente con maggiore anzianità di iscrizione in caso in cui siano stati nominati più Vicepresidenti. In assenza anche del Vicepresidente o di uno dei Vicepresidenti la funzione viene svolta dal componente del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità di carica e, in caso di parità di anzianità di carica, dal più anziano di età.

Art. 17 PRESIDENTE ONORARIO

I Presidenti che hanno ultimato almeno un mandato prendono la qualifica di Presidente onorario e fanno parte, di diritto, del Consiglio Direttivo.

Art. 18 I VICEPRESIDENTI

Nella prima riunione dopo l'elezione il Consiglio Direttivo provvede alla elezione di uno o più Vice Presidenti a seconda delle esigenze operative contingenti. Questi durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo ed alla scadenza del mandato possono essere riconfermati.

Sostituiscono il Presidente in caso di assenza e possono esercitare le stesse facoltà del Presidente qualora vengano incaricati dallo stesso con l'assenso del Consiglio Direttivo, come previsto dall'art. 16, 3° comma, lettera e). In questo ultimo caso depositano in segreteria accettazione sottoscritta dell'incarico.

Art. 19 IL CONSIGLIO DIRETTIVO (C. D.)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri eletti dall'Assemblea fra i suoi associati con un minimo di cinque ed un massimo di quindici membri.

Nella prima riunione provvederà alla nomina tra gli stessi Consiglieri, del Presidente.

Nella stessa riunione nominerà tra gli stessi Consiglieri uno o più Vice-presidenti.

Quindi provvederà alla nomina del Segretario e del Tesoriere; queste nomine devono essere fatte tra i soci, anche al di fuori dello stesso Consiglio, ed i due ruoli possono essere affidati ad una sola persona. Se nominati al di fuori del consiglio non hanno diritto di voto sulle decisioni.

Il Consiglio Direttivo, se lo riterrà necessario, provvederà alla elezione tra i suoi membri del Coordinatore, del vice Coordinatore e del Consulente; potrà inoltre nominare un Comitato Operativo. Queste figure opereranno in base a regolamento interno del Consiglio Direttivo.

Qualora si rendano vacanti posti, il Consiglio Direttivo stesso può completarsi nominando dei membri per cooptazione, la cui nomina sarà sottoposta a ratifica nella prima Assemblea degli associati, che rimarranno in carica fino alla scadenza degli altri consiglieri.

Il C. D., al fine di una completa realizzazione degli scopi sociali, provvederà a richiedere la presenza nel suo seno e nei Gruppi di Lavoro eventualmente istituiti dal Comitato Operativo, di Funzionari e Rappresentati di Enti ed Aziende operanti nel settore dei trasporti a livello nazionale.

Il C.D. dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 20 FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo assume tutte le misure necessarie, le iniziative e le decisioni che servono al raggiungimento degli scopi dell'Associazione secondo le linee guida dettate dalla Assemblea degli Associati.

In particolare:

a)    Provvede alle nomine previste nel precedente articolo 19: Presidente, Vice presidenti, Segretario e Tesoriere

b)    formula direttive per l'attività dell'Associazione nel quadro delle linee generali deliberate dall'Assemblea ai sensi dell'art. 14;

c)      predispone le relazioni da presentare all'Assemblea sull'attività svolta;

d)      propone all'approvazione dell'Assemblea i regolamenti interni e le modifiche dello Statuto;

e)      decide in prima istanza sulla ammissione e\o esclusione degli associati;

f)      tiene l'elenco degli associati;

g)       incassa le quote sociali;

h)       può nominare delle commissioni speciali che potranno essere formate sia da associati che da esterni;

i)      predispone convenzioni con associazioni ed enti che abbiano interessi convergenti.

Art. 21 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo é convocato e presieduto dal Presidente e si riunisce almeno due volte l'anno ed ogni qual volta gli affari lo richiedano.

Ogni membro del Consiglio Direttivo può richiedere per iscritto al Presidente la convocazione specificando la motivazione e l'argomento da inserire in ordine del giorno.

La convocazione deve essere inviata ai consiglieri almeno quattro giorni prima della data fissata, con le stesse modalità della convocazione dell'Assemblea. In casi eccezionali e di grande urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato il giorno prima a mezzo messaggio telefonico o telematico. La riunione è considerata valida con la presenza, anche da remoto, della metà più uno dei consiglieri eletti.

Art. 22 DECISIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza di voti dei membri presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Segretario ha il compito di redigere un verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il verbale deve essere firmato dal Segretario e dal Presidente.

Art. 23 Il SEGRETARIO

Svolge le funzioni di segreteria, redige i verbali delle riunioni, prepara le relazioni da presentare all'Assemblea, e cura l'esecuzione delle direttive impartite dal Presidente. Collabora con il Tesoriere.

Art. 24 Il TESORIERE

Il Tesoriere amministra il patrimonio dell'Associazione. Deve provvedere ad una accurata ed oculata amministrazione.

Il Tesoriere, inoltre, presenta al C. D, il bilancio annuale ed il conto di gestione. Propone il bilancio di previsione

Art. 25 ORGANO DI CONTROLLO

Qualora obbligatorio in forza delle norme vigenti o ritenuto utile dall'Assemblea, la stessa provvede alla nomina di un organo di controllo composto da un unico revisore o da tre membri, con durata di tre esercizi e possibilità di rielezione conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Nel caso di organo collegiale, esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie. L'Assemblea provvede contestualmente alla nomina del Presidente dell'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile (cause di ineleggibilità o decadenza), devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile (iscrizione nell'apposito registro dei revisori legali).

L'Organo di Controllo verifica la regolarità delle spese e sorveglia la gestione amministrativa in genere, e ne riferisce all'Assemblea; deve ricevere le convocazioni delle riunioni del C.D.

Esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; - esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

Art. 26 REMUNERAZIONE DELLE CARICHE

Il Presidente, i Vice presidenti ed i Consiglieri svolgono gratuitamente la loro carica istituzionale e non riceveranno alcun compenso per la loro opera in seno alla loro carica di governo dell' A.C.G. ad eccezione del rimborso delle spese vive sostenute per espletare la loro mansione.

titolo V: AMMINISTRAZIONE

Art. 27 GESTIONE

I      fondi liquidi di cui l'Associazione dispone devono essere depositati presso aziende di credito scelte dal C.D. su proposta del Presidente.

II     Tesoriere é responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'Associazione da lui riscosse o affidategli ed é tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta sia del Presidente sia dell'Organo di Controllo

I prelevamenti possono essere effettuati con le modalità decise dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare. Il rendiconto economico, predisposto dal Segretario e dal Tesoriere viene sottoposto per l'approvazione al Consiglio Direttivo e quindi presentato all'Assemblea, di norma entro i termini dettati per la convocazione di cui all'art.12, accompagnato dalla relazione dell'Organo di Controllo.

TITOLO VI: DURATA E CESSAZIONE

Art. 28 DURATA

La durata dell'Associazione é a tempo indeterminato.

Art. 29 SCIOGLIMENTO

L'Assemblea può decidere in ogni tempo lo scioglimento dell'Associazione, Lo scioglimento deve essere deliberato dai soci riuniti in Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci iscritti a libro.

Provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Art. 30 LIQUIDAZIONE

Il patrimonio residuo deve essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017 (istituzione del RUNTS).

Art. 31 RIPARTO DEL FONDO COMUNE

In nessun caso i Soci possono avanzare diritti sulle quote versate o sui beni residui.

titolo vii: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 33 CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie sociali, tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

 

STATUTO